1. Parties and Contested Domain Name
Il ricorso è stato presentato dalla Banca
Mediolanum S.p.A. e dal Signor Ennio Doris, Presidente del consiglio di
amministrazione.Banca Mediolanum è una società registrata in Italia, la cui
sede si trova a Milano.Il Resistente è il Signor Luca Sgro, residente a
Soverato all' indirizzo di una casella postale aperta, in provincia di Catanzaro,
Italia.Nel modulo di replica, K Communication risponde per il conto di Signor
Luca Sgro.K Communication è l'Administrative Contact per i domini contestati, che sono i seguenti:
<enniodoris.com>, <enniodoris.net>, <enniodoris.org>.Il
Registrar è Speednames, Inc
2. Procedural history
Le modalità di svolgimento
della presente procedura sono allegate in appendice a questa decisione. Il
Collegio riconosce che tutte le procedure prescritte dalla UDRP (la Policy) sono
state poste in essere.
3. Factual Backgrounds
Il Signor Ennio Doris (in oltre,
riferito come Doris) è un uomo d'affari ben noto e molto popolare in Italia e
all' estero. Dal 1960 ha svolto la sua attività nel settore
finanziario.Banca Mediolanum S.p.A. (BM) è un instituto finanziario,
controllato interamente dalla Mediolanum S.p.A. (Mediolanum). La Mediolanum è
quotata alla Borsa Italiana dal 1996, e dal 1997 fa parte del MIB 30, l'indice
delle trenta migliori società della Borsa Italiana. La BM ha un ruolo
importante nella gestione nazionale del credito ed è conosciuta per il suo
sistema di telebanca innovatrice. Doris è il più importante azionista della
Mediolanum ed è anche il Presidente del consiglio di amministrazione della BM.A
tutti gli effetti, Doris è il viso pubblico della BM.Inoltre Doris ha
partecipato recentemente in una campagna pubblicitaria andata in onda alla
televisione, nei cinema, e apparsa sulla stampa (giornali e riviste).(Allegati
D005262, D005263 e D005264)
Il 4 giugno 2000, il Signor
Luca Sgro (in oltre, riferito come Sgro) ha registrato i domini contestati con
Speednames Inc.
All'inizio, i domini in
questione conducevano a una pagina simile al sito della Banca 121 S.p.A., il
successore legale alla Banca del Salento S.p.A., e un rivale diretto della BM.La
pagina della Banca 121 (<banca121.com>)è stata copiata con la tecnologia
denominata “framing” e messa sul sito collegato ai domini contestati (Allegato
D005269). Il contenuto del sito è stato preso del sito della Banca Fineco S.p.A.
(<fineco.com>), un altro concorrente diretto della BM.
Il 31 ottobre 2000, la BM, con
il consenso di Doris, ha registrato diversi domini con il ccTLD
<.it> utilizzando il nome di Doris.
Nel mese di novembre 2000, la
Banca 121 S.p.A. ha richiesto a Sgro di sconnettere tutti i legami tra i domini
in questione e il loro sito, perchè si poteva creare una situazione di
confusione a detrimento della Banca 121 (Allegato D005430).
Doris si è accorto nel
Novembre 2000 della registrazione e dell'uso del suo nome.Doris e la BM hanno
richiesto tre volte, tramite comunicazioni legali inviate dagli avvocati della
BM, a Sgro di cessare l'uso del sito e di annullare la registrazione dei domini,
trasferendoli a Doris e alla BM (Allegati D005431, D005432 e D005433).Tutti
questi avvertimenti sono stati ignorati da Sgro.
Questa procedura è stata
iniziata il 25 maggio 2001.
4. Parties' Contentions
Il Ricorrente afferma:
(1) Che i domini <enniodoris.com>,
<enniodoris.net>, <enniodoris.org> sono identici al nome di Doris e
che solo Doris ha diritto al nome, secondo la Policy,
paragrafo 4(a)(i).
Il Ricorrente afferma
inoltre che la differenza tra "enniodoris" e il suffisso dei tre gTLD è irrilevante, e dunque che i domini <enniodoris.com>,
<enniodoris.net>, <enniodoris.org> sono identici al nome di Doris.
Solo Doris ha diritto all’uso di questo nome secondo gli articoli della
Costituzione italiana (articoli 2 e 3) e del Codice civile italiano (art. 6),
come anche citato in altre fonti legali.
Negli argomenti sotto
"Uso illegittimo" (1.2 Legal
Arguments and Relevant Case Law), il Ricorrente aggiunge che diverse
decisioni arbitrali assunte in conformità della Policy
riconoscono che nomi famosi possono beneficiare di una protezione legale simile
a quella riconosciuta in common law ad un marchio.
La rassomiglianza
tra il nome di Doris e i domini è ingannevole e può creare confusione per gli
utenti dell'Internet. Questo rischio di confusione è accresciuta dalla
popolarità di Doris.
(2)
Che il Resistente non ha nessun diritto o interesse legittimo rispetto ai domini
contestati, secondo la Policy,
paragrafo 4(a)(ii).
Il
Ricorrente afferma che il Resistente non ha mai avuto nè il permesso nè
l'autorizzazione nè una licenza per l’uso del nome di Doris in qualsiasi modo.
Inoltre, il modo in cui Sgro ha usato i domini contestati non è legittimo:
anche se le pagine della rete a cui conducono i domini in questione sono per ora
"Under Construction", la possibilità di dirigere il traffico a un
sito per lo più ingannevole esiste ancora.
Il
Ricorrente aggiunge che Sgro non ha mai risposto agli avvertimenti degli
avvocati di Doris e della BM. Anzi, Sgro ha continuato ad utilizzare i domini:
il fatto che per ora le cosidette pagine siano "Under Construction"
non cambia questo fatto.
In
conclusione, il Ricorrente sottolinea che Sgro non ha mai sviluppato i domini
per un fine legittimo e neppure per un' offertà di buona fede
di servizi o prodotti. Infine, Sgro non è mai stato conosciuto con questi
nomi. Dunque è ovvio, secondo il Ricorrente, che l'uso che Sgro sta facendo dei
domini in questione è illegittimo.
(3) Che il Resistente ha
registrato e usato i domini in mala fede, secondo la Policy,
paragrafo 4(a)(iii).
1.
Il Ricorrente afferma che il Resistente ha ovviamente registrato i domini in
mala fede.Doris è un personaggio noto e ha una reputazione, con un'immagine
collegata al successo, alla ricchezza e alla fiducia. Il Ricorrente insiste che
non è possibile che Sgro non sia stato affatto cosciente della reputazione di
Doris prima di registrare i domini. Il Ricorrente aggiunge altresì che Sgro ha
registrato i domini nel mese di giugno 2000, poco dopo la campagna pubblicitaria
della BM, iniziata nel marzo 2000, e in cui Doris appare come figura centrale;
dunque aumentando la popolarità di Doris.
2.
Inoltre, i domini sono stati utilizzati all’inizio per dirigere il traffico in
rete a un sito in cui si trovavano informazioni dei concorrenti della BM.
3.
Infine, il Ricorrente evidenzia che, nonostante il fatto che per ora i siti
siano "Under Construction", il passive holding può costituire la prova della mala fede.
Per
i fini del paragrafo 4(a)(iii), il Ricorrente ritiene che questi fatti siano
sufficienti per concludere che Sgro ha registrato i domini per impedire a Doris
e alla BM di farlo e di far sì che il nome di Doris appaia in un tale domino,
che Sgro ha tentato di attirare gli utenti della rete al suo sito utilizzando
una somiglianza che fa creare confusione, e che i siti sono addirittura
ingannevoli.
Nella sua Risposta, il
Resistente fornisce dieci argomenti. Dato che questi argomenti non seguono il
Formulario, li riordiniamo perchè possano essere compresi sotto una luce più
chiara e più ragionevole per il Resistente. (L'ordine numerico originale degli
argomenti verrà rispettato fra le parentesi.)
(1) Che i domini <enniodoris.com>,
<enniodoris.net>, <enniodoris.org> non sono identici al nome di
Doris, secondo la Policy, paragrafo
4(a)(i).
[Formulario
1] Per cominciare, il Resistente sostiene che Doris non ha nessun diritto al suo
nome. È impossibile dimostrare che il nome Ennio Doris sia un marchio
registrato.
[F.
9 e 10] In secondo luogo, si asserisce che non c'è confusione tra i siti. Il
Resistente afferma che le sue informazioni sono chiaramente scritte sui siti:
"chi siamo, cosa facciamo, di che cosa ci occupiamo e tutte le informazioni
necessarie." Ci sembra che questo argomento suggerisca che i domini del
Resistente sono scritti in un modo diverso dal nome di Doris, cioè utilizzando
le lettere maiuscole per differenziare: < EnniOdorIs.com>, <EnniOdorIs.net>,
e <EnniOdorIs.org>.
(2) Che il Resistente ha i
diritti e interessi legittimi nei domini contestati, secondo la Policy,
paragrafo 4(a)(ii).
[F. 3] Il Resistente sostiene
che la procedura di riassegnazione di un dominio può essere applicata solo se:
(a) entrambi i soggetti coinvolti in questo litigio operano in settori analoghi
e (b) fra di loro esiste un rapporto di concorrenza. A tale proposito non esiste
nessun rapporto di concorrenza fra Sgro e Doris, e le parti non operano in
settori analoghi. Ci sembra che questo argomento sia applicabile anche
alla questione della buona fede.
[F.
6] Il Resistente afferma che la sua organizzazione opera su Internet dal 1998 e
che ha investito molto tempo e denaro per promuovere i suoi domini.
[F.4,
F. 6] Secondo il Resistente le norme che regolano internet sono di contenuto
strettamente tecnico. Ciò vale, in particolare, per la regola dell’unicità
dei nomi di dominio e per il principio dell’assegnazione del dominio al primo
soggetto che ne faccia richiesta. Il Resistente osserva, al riguardo, di aver
registrato per primo i domini e, quindi, di aver diritto a restarne titolare.
[F.
7] Il Resistente afferma che i suoi siti appoggiano tutte le iniziative
dell'UNICEF a livello mondiale sia moralmente che economicamente.
(3) Che il Resistente ha
registrato i domini in buona fede, secondo la Policy,
paragrafo 4(a)(iii).
[F.2]
Sgro non ha mai tentato di vendere a Doris i domini. Pertanto, secondo il
Resistente, non c'è nessun elemento di cybersquatting
e dunque, nemmeno la mala fede può essere dimostrata.
[F.5]
Il Resistente sostiene che non conosce nè ha mai sentito parlare di Doris o
della BM e se non avesse ricevuto la comunicazione dalla eResolution non si
sarebbe mai reso conto di chi o di cosa si trattasse.
Gli
argomenti F.3, F.4, F. 6, e F.7 possono essere considerati anche come altri
argomenti per la sua buona fede.
(4) Altri argomenti
Dal
Formulario risulta una ulteriore argomentazione, che il Collegio ritiene di
dover porre in risalto.
[F.8]
Il Resistente nota che tutte le presunte prove che sono state fornite dal
Ricorrente sono su supporto elettronico e informatico, e possono essere
facilmente manipolate e/o falsificate da chiunque sia. Pertanto, a parere del
Resistente, esse non possono essere prese in considerazione come elemento di
valutazione.
5. Discussions and Findings
Procediamo all'analisi degli
argomenti. Per cominciare, il Collegio ritiene che sia infondata
l’argomentazione del Resistente secondo cui le controversie relative alla
legittimità di registrazione di domini sotto i gTLDs .com, .net e .org debbano
essere risolte esclusivamente sulla base del principio first
come, first served. Infatti, queste controversie sono regolate dalla Policy,
precisamente dal paragrafo 4, in cui sono specificati gli obblighi del
Resistente in relazione alla registrazione di domini. Tuttavia, il Collegio
riconosce che l’anteriorità della registrazione può essere un elemento di
prova importante.
Lingua della procedura
Prima di tutto,
dobbiamo affrontare l'argomento che tutti i documenti adoperati in riferimento a
questa procedura sono stati scritti in inglese. Il Resistente ha il diritto di
rispondere in italiano (come ha fatto), ma ci sembra, per i motivi seguenti, che
non si sia verificato nessun pregiudizio per il Rispondente a causa del fatto
che le comunicazioni sono state eseguite in inglese dalla eResolution, nè a
causa del fatto che i documenti sono stati mandati in inglese.
Per cominciare, il Ricorrente ha il diritto di agire in inglese ai sensi della Policy.
Inoltre, la Policy è scritta in inglese da una società americana, ICANN, e la
maggior parte delle procedure si svolgono in inglese. In effetti tutti coloro
che registrano domini sotto i gTLD
<.com>, <.net> e <.org> sono obbligati ad osservare una regola
scritta in inglese. Da parte sua, il Resistente assume un obbligo specifico di
osservare quanto disposto dalla Policy, obbligo che è contenuto espressamente nel suo contratto di
registrazione con Speednames. Quindi il Resistente non ha il diritto di eccepire
alcunchè nel momento in cui riceve un documento in inglese. Il Collegio osserva
anche che il Resistente non ha scelto nessun italiano come componente del
Collegio in questa procedura, come invece era suo diritto di fare. In ogni modo,
eResolution, nella propria qualità di Dispute
Resolution Provider incaricato della presente procedura, ha fatto tutti gli
sforzi necessari per assicurarsi che il Tribunale fosse in grado di comprendere
tutti gli argomenti del Resistente presentati in italiano e di poter assumere
una decisione scritta in italiano.
La natura della prova
È
vero che tutti i mezzi di prova che sono stati forniti dal Ricorrente sono su
supporto elettronico e informatico, e possono essere facilmente manipolati o
falsificati. Però, se il Resistente avesse avuto dei dubbi rispetto alla
veridicità dei documenti forniti, avrebbe dovuto sollevare eccezioni
circostanziate e fornire al Collegio le prove relative. Questo non è stato
fatto e per questo motivo il Collegio deve ritenere che le prove fornite dal
Ricorrente si riferiscano a circostanze reali.
Identità o rassomiglianza che può ingenerare
confusione (confusingly similar)
Per cominciare, dobbiamo decidere se Doris ha diritto al suo nome. Nonostante il
fatto che i nomi personali non siano inclusi nel testo della Policy,
ormai l'interpretazione data al paragrafo 4(a)(i) dai tribunali autorizza a
considerare i nomi personali destinatari di una tutela analoga alla tutela
riconosciuta dal common law quando il
personaggio è molto noto o conosciuto, oppure quando il nome aiuta a discernere
o identificare un servizio o un prodotto (come si dice in inglese, quando il
nome ha acquistato un secondary meaning):
Estate of Tupac Shakur v. Shakur Info Page,
[AF-0346, 28 Settembere 2000]; Julia Fiona
Roberts v. Russell Boyd, [D2000-0210, 29 Maggio 2000]; Jeanette
Winterson v. Mark Hogarth, [D2000-0235, 22 Maggio 2000]; Cho
Yong Pil v. ImageLand, Inc., [D2000-0229, 10 Maggio 2000].
Quanto
sopra risulta anche compatibile con il principio dei diritti personali nelle
tradizioni legali di civil law, e precisamente, in questo caso, con gli articoli
6 e 7 del codice civile italiano, che riguardano il diritto al nome.
Nel
caso di specie, è ovvio che il nome di Doris ha queste caratteristiche e dunque
merita la protezione prevista dalla Policy: le prove fornite dal Ricorrente dimostrano chiaramente che
Doris è un personaggio ben noto e popolare, con una reputatzione nel suo campo
d'affari che aiuta la BM a distinguersi e a promuovere i suoi prodotti e servizi.
Esaminiamo ora la
questione della identità o della rassomiglianza che può ingenerare confusione
(confusingly similar). È pacifico che
il suffisso che contraddistingue un gTLD o
un ccTLD non ha capacità distintiva
propria e, quindi, non è sufficiente ad eliminare l’identità tra un dominio
ed un marchio o un nome. Il confronto tra il nome e il dominio deve essere fatto
usando le parole che si trovano prima del punto: quindi non si deve tenere conto
del <.com> per esempio. È altresì pacifico che l'uso della punteggiatura
o delle maiuscule non ha alcuna capacità distintiva e, di conseguenza, non può
eliminare il rischio di confusione tra un nome di dominio ed un marchio od un
nome.
In
questo caso si deve prendere in considerazione il nome di dominio "enniodoris".
Questo nome di dominio è, ai fini della presente procedura, uguale al nome del
Signor Ennio Doris, e dunque è identico ai sensi della Policy.
In ogni caso, idomini oggetto della presente controversia sono tanto simili al
nome del Signor Doris da creare confusione o inganno tra gli utenti
dell’Internet.
Il
Collegio conclude che il Ricorrente ha dimostrato la sussistenza del requisito
di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.
Diritti o interessi legittimi
La sussistenza del
requisito della illegittimità della registrazione, cioè della assenza di un
diritto o di un interesse legittimo in capo al Resistente in relazione alla
registrazione del nome di dominio– deve essere analizzata, ad avviso del
Collegio, con riferimento ai legami oggettivi (o relativamente oggettivi) tra il
Resistente e il dominio contestato.
Questi legami
potrebbero essere evidenti dall’inizio per il tramite di una relazione
naturale o visibile tra il Resistente o il suo campo d’affari, il suo nome, i
suoi marchi, i suoi servizi, o gli usi non commerciali di cui può essere
oggetto il nome contestato.
Se non sono evidenti
naturalmente, questi legami possono evolvere col passar del tempo secondo la
natura degli affari del Resistente. Possono essere anche sviluppati, con
l’attività commerciale o non commerciale, purchè la stessa sia sempre
proseguita in buona fede. Questi legami possono essere ovvi secondo le
circostanze, o possono essere dimostrati.
Infine, essi possono
fare parte di progetti di attività future, ancora da pianificare, ma sempre
alla condizione che il tutto avvenga nel rispetto del principio di buona fede.
La
domanda cruciale è se il Resistente, tenendo conto delle prove fornite, non ha
nessun legame– e quindi non ha nessun diritto o interesse – relativamente ai
domini oggetto della presente controversia.
Il
Ricorrente ha l’onere di provare che non il ricorrente non sia titolare di
alcun diritto o interesse legittimo, però il Resistente può replicare agli
argomenti del Ricorrente, fornendo le prove della sussistenza del proprio
diritto o interesse legittimo; il paragrafo 4(c) della Policy fornisce tre esempi delle circostanze in cui il Resistente
potrebbe risultare titolare di un tale diritto.
Nel
presente caso, il Ricorrente afferma che non c'è nessun legame oggettivo tra i
domini e il nome o i servizi del Resistente. Il Collegio ritiene fondata questa
affermazione e il Resistente non ha replicato in nessun modo a questo argomento.
L'indagine
deve ora analizzare la questione dell’esistenza di un interesse creato dal
Resistente a seguito dell'uso dei domini. Il Ricorrente afferma che il
Resistente abbia fatto un uso dei domini chiaramente finalizzato ad ingannare
gli utenti e, in seguito, si è limitato al passive
holding. Inoltre, secondo il Ricorrente il passive
holding non è sufficiente a creare alcun interesse all’uso dei domini,
soprattutto tenendo conto del comportamento del Resistente, che non ha neppure
replicato alle formali contestazioni dei legali di Doris e della BM. Il
Resistente replica che sostenendo che il suo uso è legittimo: i siti aiutano
iniziative benefiche, e il Resistente ha investito soldi e tempo a crearli.
Inoltre il Resistente asserisce che la concorrenza è necessaria.
Anche
in questo caso, il Collegio ritiene di dover concludere a favore della tesi del
Ricorrente. Il Ricorrente ha dimostrato che ogni uso dei domini da parte del
Resistente non è legittimo. Si può aggiungere che nessuno degli usi menzionati
dal Resistente si trova nell’elenco del paragrafo 4(c) della Policy, che
contiene un elenco degli usi che si devono presumere legittimi. Inoltre, come
vedremo, ogni utilizzo dei domini integra il requisito della mala fede.
Sebbene,
contrariamente a quanto afferma il Resistente, la concorrenza si può anche
svolgere in modo illegittimo, non è necessario avere la concorrenza per trovare
l'esistenza di un torto. Tutte le decisioni di questo tipo “--sucks” e “--
reallysucks” sono gli esempi più famosi. Invece, è piuttosto la natura
dell'uso del Resistente che conta; le prove acquisite nel corso della procedura
dimostrano che l’utilizzo dei domini fatto dal Resistente è contro le regole.
Quanto, infine,
all’asserito sostegno alla UNICEF del Resistente, anche se tale circostanza
fosse vera (ma nessuna prova è stata fornita dal Resistente al riguardo), non
sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto del ricorso se l’attività del
Resistente avviene in contrasto con la Policy.
Per concludere, si deve aggiungere che quando un nome, un marchio, ecc. sono molto
noti, come è il caso in questa procedura, è difficile immaginare un uso
legittimo da parte di un soggetto che non sia il titolare dei diritti sul nome o
sul marchio in questione. Il Collegio ritiene, infatti, che la maggior parte
degli italiani conoscano Ennio Doris, e che dunque l’uso del suo nome senza il
suo permesso sia quasi per definizione illegittimo. Il Resistente non ha fornito
nessun argomento nè nessuna prova per dimostare che ha un diretto o un
interesse legittimo.
Il
Collegio ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la sussistenza del
requisito di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
All’inizio era
chiaro che il Resistente ha usato i domini per deviare il traffico dell’
Internet dai siti di Doris e della BM. Questo ha l’effetto di causare
confusione tra gli utenti e pregiudicare gli affari della BM. Anche se il
Resistente non è un concorrente della BM, ha utilizzato il contenuto dei
concorrenti della BM nei siti collegati ai domini oggetto della presente
controversia. Il Collegio conclude che questi atti sono rientrano nelle ipotesi
di cui ai paragrafi (4)(b)(iii) e (iv). Al riguardo, il Collegio ritiene
necessario evidenziare che l’elenco di cui al paragrafo (4)(b) non è
tassativo e che il comportamento del Resistente rientra chiaramente
nell’ambito di una delle ipotesi espressamente previste dalla Policy. È
evidente che il Resistente ha quale fine principale del proprio operato
l’interruzione degli affari della BM e di Doris.
In
ogni modo è ovvio che il passive holding dei
domini ha l’effetto principale di imperdire al Ricorrente di fare apparire il
suo nome in un domino, secondo il paragrafo (4)(ii). Registrando il nome di
Doris sui tre gTLD più popolari nel mondo, e mantenendoli inutilizzati, il
Resistente ha dimostrato chiaramente il proprio disegno. Nel medesimo
senso si è espressa la decisione Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows [D2000-0003, 18 Febbraio
2000].
Per concludere, dobbiamo aggiungere di nuovo che quando un nome, un marchio, ecc.
sono molto noti, come è il caso in questa procedura, è difficile immaginare un
uso di buona fede da parte di un soggetto che non sia il titolare dei diritti
originari sul nome o sul marchio. È ovvio che la maggior parte degli italiani
conoscono Ennio Doris, e dunque l’uso del suo nome senza il suo permesso è
inevitabilmente quasi sempre in mala fede.
Il
Collegio ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la sussistenza del
requisito di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy, con particolare
riferimento ai paragrafi 4(b)(ii) e (iii). Il Resistente ha registrato e usato i
domini <enniodoris.com>, <enniodoris.net>, <enniodoris.org> in
mala fede.
6. Conclusion
Il Collegio conclude:
1. che i domini <enniodoris.com>,
<enniodoris.net>, <enniodoris.org> sono identici al nome di Ennio
Doris, nome che solo Ennio Doris ha diritto di utilizzare secondo la Policy;
2. che il Resistente non ha
nessun diritto nè interesse legittimo relativamente ai domini contestati,
secondo la Policy, e
3. Che il Resistente ha
registrato e usato i domini in mala fede, secondo la Policy.
Dunque, ai sensi del paragrafo
4(i) della Policy, il tribunale
dispone che i domini <enniodoris.com>, <enniodoris.net>, <enniodoris.org>
vengano tutti trasferiti al Ricorrente.
7. Signature
|
(s) David
Lametti |
(s) Riccardo
Roversi |
(s) Christopher
K. Larus |
July 15, 2001. |
Presiding Panelists |
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